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30/11/2018
Assegno di mantenimento del coniuge: - quando cessa
L’assegno di mantenimento, infatti, può mutare nel tempo al mutare delle condizioni di vita dei coniugi, sempre e soltanto in conseguenza del provvedimento del giudice, così come può essere revocato e, quindi, non più dovuto.
Innanzitutto, l’obbligo al mantenimento può cessare perché il coniuge cui l’assegno deve essere corrisposto vi rinunzia. Ciò può accadere per diversi motivi: ad esempio perché non si vuole pretendere nulla dall’ex coniuge o per dare risalto a quella pur insufficiente indipendenza economica che con impegno si è raggiunta. Fatto sta che alla rinunzia in costanza di separazione, però, non consegue l’esclusione automatica dall’assegno in sede di divorzio, e anche alla rinunzia in sede di divorzio non consegue l’immodificabilità, in seguito, delle statuizioni operate dal giudice.
In secondo luogo, in caso di morte del coniuge obbligato al mantenimento, l’altro coniuge cessa di averne diritto. Quest’ultimo, però, può avanzare la pretesa di una quota dell’eredità, il cui importo dovrà essere tendenzialmente proporzionale all’importo dell’assegno di mantenimento, ma sarà sempre mitigato ad esempio dalle condizioni degli altri eredi, nonché dalla somma che il coniuge ha percepito a titolo di mantenimento in precedenza. In ogni caso gli eredi non saranno tenuti a versare altri assegni mensili poiché il mantenimento è un dovere di tipo strettamente personale, ossia non può ricadere sugli eredi.
Ancora, quando il coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento forma un nuovo nucleo familiare con un’altra persona, convolando a nuove nozze, viene ad estinguersi anche il diritto al mantenimento, poiché in tal modo il coniuge ha reciso ogni legame con il precedente matrimonio che potesse legittimare l’obbligo al mantenimento. Anche semplicemente iniziando una convivenza, grazie alla quale il problema dell’incapacità di autosostenersi viene superato con l’apporto di un nuovo reddito da parte del nuovo partner, possono verificarsi i presupposti per una modifica o revoca dell’assegno di mantenimento, in conseguenza del ricalcolo della situazione economica del coniuge che richiede il mantenimento, che risulterà senza dubbio diversa, ma, in costanza di separazione, bisognerà valutare se la modifica delle sue condizioni economiche è sufficiente a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente oppure no. Di contro, invece, la creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato a versare il mantenimento non sarà causa di cessazione dell’obbligo, ma al più potrà divenire causa di un mutamento dell’importo dell’assegno in ragione del fatto che l’aver creato un nuovo nucleo familiare può importare un peggioramento delle condizioni economiche, nel caso in cui ad esempio egli debba provvedere anche ai bisogni del nuovo partner e degli eventuali nuovi nati.
A prescindere dalla formazione di un nuovo nucleo familiare, come hai potuto vedere la cessazione dell’obbligo di corrispondere il mantenimento deriva principalmente da un mutamento delle condizioni economiche, che può derivare da diversi fattori. Ad esempio il coniuge economicamente debole perché disoccupato è riuscito a trovare lavoro, raggiungendo un tenore di vita analogo a quello del matrimonio. Ciò sarebbe motivo di cessazione in sede di separazione, mentre in sede di divorzio basterebbe l’aver raggiunto l’indipendenza economica, ovvero la capacità di mantenersi da sé
. Non solo un nuovo impiego, ma anche ad esempio una cospicua eredità può mutare le condizioni economiche del coniuge debole, consentendogli di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma ovviamente ciò non vale per un’eredità di poco conto.
Infine, non devi dimenticare che l’addebito della separazione impedisce al coniuge richiedente il mantenimento di ottenerlo. Ciò comporta che, laddove l’assegno di mantenimento fosse già stato stabilito e il corrispettivo obbligo fosse già esistente, l’addebito della separazione al coniuge che ne aveva diritto estingue l’obbligo al mantenimento precedentemente stabilito.
Non avviene però il contrario: l’addebito della separazione al coniuge tenuto a corrispondere il mantenimento non lo fa cessare. Perciò, se sei in procinto di separarti o di richiedere il mantenimento, ti conviene comportarti con cautela.
Come puoi vedere, infatti, la materia del mantenimento è fatta di numerosi contrappesi studiati per riportare sempre l’equilibrio laddove sia venuto a mancare.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/249007_assegno-di-mantenimento-del-coniuge-quando-cessa
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